Il formulario di identificazione dei rifiuti è il
documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti.
I formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e
gestiti.
Il formulario rifiuti deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Anche se in molti casi, per comodità, è il trasportatore a compilare il formulario, la responsabilità della corretta redazione resta sempre e comunque a carico del produttore/detentore.
Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco
che devono essere tutte datate e firmate dal produttore/detentore e controfirmate dal trasportatore.
La
quarta copia con il peso verificato a destino e la firma del destinatario certifica l'avvenuto conferimento
del rifiuto.
La quarta copia deve essere restituita al produttore entro 90 giorni.
Dal 2021 il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale
del formulario) permette di creare e vidimare autonomamente il formulario rifiuti, senza alcun
costo.
Questo sistema produce un comodo formulario PDF in formato A4 in sole due copie : una per il
produttore e una per il destinatario.
Il formulario dev'essere vidimato prima del suo utilizzo. Eseguire un trasporto con un FIR non vidimato equivale a trasportare rifiuti senza FIR.
Se si utilizza un formulario tradizionale in quattro fogli - Buffetti autoricalcante prenumerato - l'intero blocco formulari deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall'Agenzia delle Entrate.
Il formulario Vi.Vi.Fir invece può essere vidimato singolarmente, come potete vedere nel video di esempio pubblicato in fondo a questa pagina.
1 - PRODUTTORE O DETENTORE
La prima sezione identifica chi ha prodotto il rifiuto o chi ne detiene il possesso. Vanno pertanto indicati i
dati della ragione sociale, nel caso di aziende, oppure il nome e cognome in caso di privato.
Si indica inoltre l'indirizzo del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti o dove sono detenuti.
Nel caso di aziende, la cui sede legale non coincide con la sede ove sono stati prodotti i rifiuti, è
necessario indicare i dati della unità locale o del cantiere temporaneo in cui è avvenuta la produzione dei
rifiuti.
Si completa lo schema indicando il Codice Fiscale della società o del privato che ha prodotto o che detiene i
rifiuti indicati nel documento.
Il numero di autorizzazione e la relativa data di inizio validità, sono obbligatori solo per le imprese dotate
di autorizzazione per la gestione o produzione di rifiuti.
2 - DESTINATARIO
La seconda sezione identifica l'azienda che riceverà i rifiuti oggetto del trasporto. Sarà pertanto necessario
indicare la ragione sociale del destinatario, indicando anche in questo caso, l’unità locale ove verranno
conferiti i rifiuti, nel caso il destinatario abbia la sede legale diversa dall’unità locale. Il codice fiscale, e
il numero di autorizzazione rilasciato dagli enti preposti, corredato dalla data d’inizio validità della stessa.
3 - TRASPORTATORE
Indicare la ragione sociale dell’impresa autorizzata ad eseguire il trasporto di rifiuti, indicando la sede
legale, ed il numero di autorizzazione al trasporto rifiuti, con la data di inizio validità, rilasciata da una
delle sezioni regionali o provinciali (per le provincie autonome di Trento e Bolzano), e della data d’inizio
validità.
ANNOTAZIONI
Questo campo è dedicato ad eventuali annotazioni di uno dei tre attori della filiera dei rifiuti: Es.
(motivazioni di mancato conferimento entro la data d’inizio trasporto del carico, etc…);
In questa parte del documento vengono riportati anche i dati di eventuali soggetti coinvolti nel trasporto, come
gli intermediari o altri trasportatori oltre a quello indicato nella sezione 3.
4 - CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione/Descrizione del rifiuto: Indicare la descrizione del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei
Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Codice del Rifiuto: Indicare il codice CER EER del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione
2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Stato Fisico: barrare una delle quattro opzioni relative allo stato fisico del rifiuto: 1) Solido polverulento; 2)
Solido non polverulento; 3) Fangoso palabile; 4) Liquido;
Caratteristiche di pericolo: Indicare i nuovi codici di pericolo HP, come dal rapporto analitico redatto da un
laboratorio chimico, che ha condotto i test necessari per verificare la tipologia di pericolosità del rifiuto;
N. Colli/Contenitori: Indicare in quanti colli o contenitori è contenuto il rifiuto relativo al carico oggetto del
trasporto per il formulario che si sta compilando;
5 - DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
Barrare una delle due opzioni “Recupero” o “Smaltimento”, in funzione dell’attività che verrà svolta dal
destinatario, una volta che avrà ricevuto tale rifiuto. Indicare inoltre il codice relativo al tipo di operazione
che verrà svolta dal destinatario, da R1 a R13 per il recupero, e da D1 a D15 per lo smaltimento;
Caratteristiche chimico-fisiche: Va indicato solo in caso di conferimento presso una discarica, per cui il
produttore deve chiarire e dimostrare che il rifiuto sia dotato delle caratteristiche necessarie per
l’ammissibilità nella corrispondente categoria. È possibile allegare il certificato analitico ove tali
caratteristiche siano indicate.
6 - QUANTITA'
In caso il produttore sia dotato di un sistema di pesatura regolarmente verificato, potrà indicare i tre pesi
(Lordo, Tara e Netto, quest’ultimo in Kg. o Litri in funzione dello stato fisico del rifiuto), restando fermo il
fatto che è il destinatario che determinerà in ultimo il peso effettivo del carico.
In alternativa qualora il produttore non sia dotato di sistema di pesatura, dovrà essere indicato un peso
presunto che sia però quanto più reale per quanto stimato, e barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”.
7 - PERCORSO
Indicare eventuali variazioni del percorso, nel caso venga seguita un tragitto diverso da quello più breve per
trasportare il rifiuto dal luogo d’origine al destinatario.
8 - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID
Indicare se il trasporto occorre in uno dei due casi, relativo al trasporto di merci pericolose;
9 - FIRME
La firma è obbligatoria per il produttore del rifiuto, e per il trasportatore, che convalidano la correttezza
dei dati inseriti sul formulario, assumendosene le conseguenti responsabilità;
10 - MODALITA' E MEZZI DI TRASPORTO
Specificare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente
del mezzo, la data e l’orario dell’inizio del trasporto. Queste due ultime informazioni confermeranno la validità
del percorso più breve adottato;
11 - RISERVATO AL DESTINATARIO
Produttore e Trasportatore non devono scrivere nulla su nessuna delle copie. Considerando che la prima copia
del formulario, rimane al Produttore quando affida il carico al Trasportatore, il Destinatario alla ricezione del
carico, dovrà dichiarare sulla seconda pagina a ricalco sulle successive due pagine, una delle possibili opzioni:
- Accettato per intero (in caso il carico venga accettato nella sua totalità)
- Accettato per le seguenti quantità (ad esempio per carichi non completamente conformi, dove il
Destinatario riconsegna al Trasportatore parte del carico non accettata)
- Respinto per le seguenti motivazioni (indicare il motivo del respingimento del carico).
Sempre a cura del Destinatario è indicare il quantitativo di rifiuto accettato, indicando l’unità di misura in
Kg. o Litri.
Completa la dichiarazione indicando la data e l’ora di ricezione del carico, che conferma quindi la fine del
trasporto, e appone la propria firma a conferma di quanto dichiarato.
Non è obbligatorio compilare il formulario nei casi seguenti:
- Trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo
delegato.
- Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale
e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006).
- Trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore
dei
rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non
eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs 152/2006).
- Trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
- Movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9,
D.lgs 152/2006).
- Trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006)
Il comma 5 dell’art. 193 definisce meglio cosa si debba intendere come trasporto “occasionale e saltuario”. I
limiti indicati sono un massimo di 4 trasporti annui oppure un quantitativo massimo trasportato di 100 chilogrammi
o 100 litri in tale lasso di tempo.
Per il trasporto dei rifiuti in assenza di formulario o contenente dati incompleti
o inesatti è prevista la sanzione amministrativa da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00 se si tratta di trasporto
rifiuti non pericolosi.
Nel caso di trasporto rifiuti pericolosi si applica la sanzione penale della reclusione fino a due anni e
confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
Ricordiamo che l'unico responsabile della corretta compilazione del formulario è il produttore o detentore del
rifiuto.
Anche per i cantieri edili, il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione. Il trasporto può essere effettuato in conto proprio oppure in conto di terzi solo da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Non esiste l’obbligo di tenuta dei registri di carico scarico per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo.
Dal 1 Luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo formulario unico di
identificazione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle
reti fognarie pubbliche e private, comprese le fosse settiche e i bagni mobili.
Il formulario unico è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui
all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai luoghi in cui viene
effettuata l’attività di pulizia, fino al raggruppamento temporaneo oppure fino all'impianto autorizzato al
trattamento.
Il formulario vien prodotto e vidimato virtualmente, attraverso il portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
consigli e suggerimenti
» Scrivi sempre il CODICE FISCALE dei vari soggetti e non la PARTIVA IVA
» Controlla tutte le autorizzazioni e la loro validità
» Utilizzare aziende e soggetti con autorizzati non valide o scadute, comporta sanzioni per il produttore
» La scelta del CODICE CER del rifiuto è sempre una responsabilità del produttore
» La modalità di recupero o smaltimento deve essere presente nell'autorizzazione del destinatario
» Controlla che le targhe dei veicoli siano presenti sulle autorizzazioni del trasportatore
» I formulari si possono correggere solo prima della partenza, a ricalco su tutte le 4 copie
Il formulario rifiuti diventa digitale con un documento informatico XFIR integrato e gestito dal il sistema, grazie alla vidimazione virtuale ViViFIR. Il documento tiene traccia di tutti i dati che si formano progressivamente e raccoglie le firme digitali di tutti gli operatori del processo: dal produttore al trasportatore, all'impianto di destinazione.
Il Ministero delle Politiche Ambientali, in collaborazione
con Unioncamere e l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha già collaudato e reso disponibile la prima fase del
processo : la vidimazione virtuale ViViFIR.
Entro Febbraio 2022 si concluderà la sperimentazione del
XFIR e RENTRI. In questo schema di Unioncamere, viene evidenziato come il nuovo documento digitale permetta
la notifica in tempo reale degli stati del progressivo aggiornamento del FIR, a tutti i soggetti coinvolti.
Scrivi ancora formulari a mano ? Inizia a farli con RifiutiSmart, non rischi errori e risparmi tantissimo tempo
CHIAMA ORALa vidimazione virtuale dei formulari rifiuti è una
modalità alternativa alla "tradizionale" vidimazione dei formulari effettuata allo sportello camerale, introdotta
dal D.Lgs. 116/2020. Un sistema semplice e veloce disponibile gratuitamente per imprese e intermediari.
I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e
riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.
In questo breve video, potete apprezzare la semplicità di utilizzo Rifiuti Smart e la sua integrazione con il servizio Vi.Vi.Fir di ecocamere. Questo sistema è in alternativa alla vidimazione cartacea, che per il momento resta valida e attiva. Indubbiamente l'integrazione dei software di gestione dei rifiuti con la scrivania telematica Vi.Vi.Fir rende tutto più semplice, immediato e gratuito.